A chi è rivolto l'obbligo della formazione professionale?
Il Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, si applica a tutti gli iscritti degli Ordini degli Architetti PPC (salvo i casi di esonero previsti dalle linee guida - vedi anche sotto).
Chi è esonerato dell'obbligo della formazione?
Su domanda dell’interessato, é prevista una riduzione del debito formativo temporale e proporzionale per:
- maternità, paternità e adozione (1 anno)
- malattiva grave, infortunio, assenza dall'Italia (con interruzione della professione di almeno 6 mesi)
- altri casi di documentato impedimento per forza maggiore e situazioni di eccezionalità
- docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale
- non svolgimento della professione neanche occasionalmente per tre anni, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione di:
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Ordine l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
Quanti crediti formativi professionali (CFP) devono essere aquisiti?
60 crediti (CFP) nel triennio formativo, di cui 12 derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.
Sono suggeriti n° 10 CFP minimo/anno
Crediti in esubero: può essere trasferito al triennio successivo un numero massimo di 20 CFP.
Quali attività di formazione possono essere svolte per conseguire i CFP necessari?
I crediti sono acquisibili attraverso la partecipazione a corsi di formazione, anche a distanza, master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (vedi specifiche all'art. 5 delle linee Guida e in particolare l'
Allegato 2).
Come funziona l'attribuzione e il riconoscimento dei crediti?
Gli eventi formativi previsti ai punti 5.1 e 5.2 delle linee guida, per essere valevoli, devono essere preventivamente accreditati.
L'accreditamento è riconosciuto dal CNAPPC al soggetto organizzatore attraverso le istanze inoltrate degli Ordini provinciali in ottemperanza di quanto disposto dalle linea guida.
I corsi con durata maggiore a 20 ore saranno riconosciuti per un massimo di 20 CFP.
Il riconoscimento del credito formativo per la partecipazione ai corsi è tassativamente subordianto alla presenza in aula per il 100% del monte orario complessivo in caso di corsi di aggoirnamento e sviluppo personale e almeno l'80% per seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop.
Possono essere validati anche corsi di formazione all'estero?
Per il riconoscimento dovrà essere inviato al proprio Ordine - attraverso la piattaforma online iM@teria - una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l’avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell’attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc).
Quali sono le regole per i neoiscritti?
Obbligo dal 1° gennaio dell'anno successivo iscrizione all'iscrizione all'Ordine. Per coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei CFP va ridotto proporzionalmente. Sono riconoscibili i crediti acquisiti fra l'iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo, qualora l'iscritto ne faccia richiesta.
Quali sono gli obblighi e sanzioni per gli iscritti all'Ordine?
L'Ordine territoriale vigila per competenza sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo.
L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo.