Quesiti frequenti sull'iscrizione (FAQ)


Condizioni per l'iscrizione
Quali sono i requisiti necessari per iscriversi a Inarcassa?
Devono iscriversi ad Inarcassa gli Ingegneri e gli Architetti che possiedono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
  • Iscrizione all'Ordine professionale;
  • possesso di Partita IVA individuale o di associazione o di società di professionisti;
  • non assoggettamento ad un'altra forma di previdenza obbligatoria.
 

Iscrizione obbligatoria
Posso scegliere se iscrivermi o no?
No, se il professionista è in possesso dei requisiti previsti è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente ad Inarcassa ed a presentare apposita comunicazione di iscrivibilità.

Contribuzione volontaria
Esiste la possibilità di proseguire volontariamente i versamenti dopo la cancellazione?
No, la prosecuzione volontaria non è ammessa.
 
Da lavoratore dipendente
E' possibile iscriversi anche se si è lavoratori dipendenti, se l'attività prevalente è quella professionale?
No, perché l'iscrizione ad Inarcassa è incompatibile con altre forme di previdenza obbligatoria.


Se l'attività che si svolge non è strettamente professionale, bisogna comunque iscriversi?
Il semplice possesso dei requisiti di iscrivibilità determina l'obbligo dell'iscrizione.
 
Sulla cancellazione
Cosa devo fare per essere cancellato da Inarcassa se divento dipendente?
Se interviene un rapporto di lavoro dipendente, deve darne comunicazione ad Inarcassa allegando una autodichiarazione dalla quale risulti la data di assunzione o un'attestazione del datore di lavoro.

Cosa devo fare se chiudo la partita Iva?
Nel caso in cui si chiuda la partita IVA deve essere inviato ad Inarcassa il certificato di cessazione rilasciato dall'Ufficio IVA. La perdita di questo requisito comporta la cancellazione dai ruoli di Inarcassa.
 
L'iscrizione a Inarcassa
 
(art. 7 Statuto Inarcassa)
Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.

REQUISITI
Iscrizione all’albo professionale;
Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La presenza di tali requisiti - anche se per un periodo di tempo limitato - obbliga l’interessato a comunicare la sua iscrivibilità.
La ritardata o l’omessa comunicazione determina l’applicazione di sanzioni amministrative.
La comunicazione deve essere corredata della certificazione comprovante il sussistere delle condizioni di iscrivibilità, in particolare:
dichiarazione resa e sottoscritta sotto la personale responsabilità attestante:
l’iscrizione all’albo professionale;
la data di "inizio attività" denunciata ai fini IVA;
il numero di partita IVA posseduto;
l’assenza di altro rapporto assicurativo obbligatorio;
l'atto costitutivo dell'associazione o società di professionisti di cui l'interessato fa eventualmente parte.
(solo in caso di precedente assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria) Certificato, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445 del 28.12.2000) resa sotto la propria responsabilità, attestante la data di inizio e cessazione di ciascun rapporto di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) ovvero di ciascun rapporto assicurativo (in caso di lavoratore autonomo) intervenuto dalla data di iscrizione all’albo professionale, ovvero dalla data da cui ha avuto effetto l’eventuale precedente cancellazione dai ruoli della Cassa.
Qualora si utilizzi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.
Dalla data di iscrizione prende avvio il computo dell’anzianità assicurativa utile alla pensione e dalla stessa data decorre, altresì, la tutela previdenziale (vedi Pensioni, Indennità di maternità, ecc.); in caso di più periodi di iscrizione discontinui, essi concorrono tutti alla formazione di detta anzianità assicurativa.
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